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Regolamento Collegio Docenti

 

  1. REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Art.1 Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data della seduta e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività programmate ad eccezione degli impegni di formazione/aggiornamento dei docenti.

Art.2 Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istituzione scolastica, che è quella didattico educativa-formativa, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all’effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale

Art.3

Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato. Il Dirigente Scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio e svolge le seguenti funzioni:

 • Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali dell’Istituto;

 • Convoca e presiede il Collegio;

 • Accerta il numero legale dei presenti;

• Apre la seduta;

 • Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di chiudere gli interventi qualora esulino dall’odg e superino la durata di seguito indicata;

 • Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito;

• Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative; • Chiude la discussione al termine degli interventi;

• Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;

• Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;

• Designa eventuali relatori degli argomenti posti all’odg.;

 • Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;

• Scioglie la seduta, esauriti i punti all’odg.;

 • Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all’odg entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;

 • Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento.

Art.4 Dipartimenti

Il Collegio dei Docenti, in base alla progettualità annuale del Piano dell’Offerta Formativa, può essere articolato in dipartimenti disciplinari per le tematiche specifiche relative a singole discipline o a gruppi di discipline. La composizione dei dipartimenti è deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico nell’ambito del PTOF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie. I dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Art. 5

 Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. Il Presidente, all’inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello. La mancata partecipazione del docente è ritenuta assenza ingiustificata a meno che non sia stata presentata formale richiesta di assenza dall’impegno collegiale, richiesta accolta dal Dirigente Scolastico.

Art. 6 Convocazione

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano Annuale delle Attività. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti e dal Dirigente Scolastico, in caso di necessità che sopraggiungano in modo imprevisto in corso d’anno. La comunicazione dell’o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. La convocazione, diffusa tramite registro elettronico, deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, dell’ora di inizio e dell’ora presunta di scioglimento della seduta. In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima. Nel caso di improrogabile, motivata ed urgente necessità, il Collegio è convocato con un preavviso di 24 ore, mediante avviso con circolare diffuso via registro elettronico e avviso individuale (indirizzi e-mail dei docenti).

Art. 7

 Ordine del giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. nell’ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. L’inversione dell’ordine o l’inserimento di argomenti non previsti, sono proposti e messi a votazione all’inizio della seduta. E’ necessaria la maggioranza assoluta dei voti per l’inversione e per l’inserimento di argomenti non previsti. Al termine della trattazione di tutti i punti all’o.d.g., il Dirigente Scolastico può passare a presentare proprie comunicazioni finalizzate ad informare i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell’attività dell’Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del Dirigente Scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.

Art. 8  Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l’eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento oggetto di condivisione; in caso sia necessario assumere una decisione con delibera, il Dirigente Scolastico conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al Collegio di esprimersi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull’argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo punto all’o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, non deve, di norma, superare i tre minuti. Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma sono previsti due interventi di replica, prima della chiusura dell’argomento dibattuto. Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto. Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull’argomento. In caso di violazione dei tempi assegnati per l’intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.

Art. 9 Votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente: • per non più di tre minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario; • per non più di un minuto chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segrete. Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale. Le votazioni avvengono per voto palese (per alzata di mano o, su richiesta del Presidente o di un membro del Collegio, per appello nominale) tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione oppure nel caso si faccia riferimento a persone; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti. La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente. I voti degli astenuti sono conteggiati come voti nulli. In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età. In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l’altra. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato

Art. 10 Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del Collegio dei Docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente. Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Art. 11 Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall’orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente odg. In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’odg. In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all’odg. sui quali il Collegio dei Docenti abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori. Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 12 Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta. E’ data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale. La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa approvazione è rimandata alla successiva seduta. La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del Collegio, al fine di consentire la richiesta di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo. Le sedute del Collegio si aprono con l’approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale. I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.

Art. 13  Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei Docenti in cui è stato approvato e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi. Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.

 

 

 

  1. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento a distanza, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Gattinara.

Art. 2  Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni del Collegio dei Docenti la cui sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso della piattaforma digitale già in uso con gli alunni per la didattica digitale integrata, con modalità di uso esclusivo e protetto.

Art. 3  Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, chat, Moduli di Google, condivisione. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di documenti; d) votazione; e) approvazione del verbale.

Art. 4  Argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

 

L’adunanza telematica può essere utilizzata dal Collegio dei Docenti per deliberare sulle materie di propria competenza.

Art. 5 Convocazione

La convocazione delle adunanze del Collegio dei Docenti per lo svolgimento delle quali è previsto il ricorso alla modalità telematica segue la stessa procedura di cui all’Art. 6 del presente Regolamento – Parte Prima. La convocazione deve contenere l’indicazione del link dedicato per il collegamento sulla piattaforma in uso.

Art. 6  Svolgimento delle sedute

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria di cui all’Art. 5 del presente Regolamento – Parte Prima. Discussioni/dibattiti e votazioni sono normati dagli Art. 8 e 9 del presente Regolamento – Parte Prima, con la possibilità di ricorrere alle strumenti tecnici messi a disposizione dalla piattaforma in uso: prenotazione interventi, ricorso alla chat interna, possibilità di ricorrere alla condivisione di file e a Google Moduli per le votazioni.

Art. 7  Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte dei 2/3 del Collegio dei Docenti previa pubblicazione sul Sito Web dell’istituto.