Regolamento Consiglio di Istituto
Il Consiglio d'istituto, istituito ai sensi dei D.P.R. 31/5/1974 n. 416 - titolo I art.1 allo scopo di realizzare la necessaria ed opportuna interazione tra la comunità scolastica e la comunità sociale e civile, adotta il presente regolamento interno. |
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Art.1 Composizione e sede del Consiglio d'Istituto |
I membri dei Consiglio d’Istituto sono nominati con decreto del Dirigente. Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. In caso di assenza temporanea o d'impedimento del Dirigente, la sostituzione avviene con il docente collaboratore vicario. Il Consiglio ha sede nei locali della Scuola Secondaria di I grado di Gattinara, via San Rocco n. 1, dove tiene le riunioni. |
Art. 2 Elezioni del Presidente e del Vicepresidente |
Il Presidente è eletto secondo le modalità dell'art. 5 dei D.P.R. n. 416/74. Il Vicepresidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni con le stesse modalità previste per la votazione del Presidente. Le votazioni per l'elezione del Presidente e Vicepresidente avvengono a scrutinio segreto. |
Art. 3 Attribuzioni del Presidente |
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: a) provvede alle convocazioni ordinarie del Consiglio e a quelle urgenti, ne presiede le riunioni ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; b) esamina le proposte della Giunta, quelle dei membri del Consiglio e degli altri organi della Scuola che hanno attinenza al Consiglio d'Istituto; c) prende contatto, previa deliberazione del Consiglio, coi Presidenti degli altri Istituti, di cui all'art. 6 del D.P.R. 416, con gli Enti Locali e con le organizzazioni democratiche operanti nel territorio; d) ha facoltà di interrompere l'oratore per un richiamo al regolamento; e) rispetta il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio. |
Art. 4 Prerogative del Presidente |
Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di libero accesso negli uffici della Scuola durante il normale orario di servizio ed ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Può disporre dei servizi di Segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio d’Istituto. |
Art. 5 Attribuzioni del Vicepresidente |
Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni e con le stesse prerogative il Presidente in caso di assenze o d'impedimento. |
Art. 6 Funzioni del Segretario del Consiglio |
Le funzioni di Segretario dei Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all’art. 7 del presente regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio d'Istituto oltre al processo verbale. |
Art. 7 Processo verbale e pubblicazione degli atti |
Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto della discussione, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché l'esito delle eventuali votazioni e approvazioni. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in segreteria entro dieci (10) giorni dalla seduta e comunque prima della seduta successiva in caso questa avvenga entro tale periodo. Per la stesura del verbale si propone il seguente ordine:
Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo della Scuola. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. |
Art. 8 La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni |
La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art. 5 dei D.P.R. 416/74. La Giunta è presieduta dal Dirigente. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell'art. 3 dei D.P.R. 417/74.La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio; svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio. Non è ammessa quindi la delega da parte del Consiglio del proprio potere deliberante. Ogni divergenza nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, deve essere risolta dal Consiglio stesso. |
Art. 9 Convocazione e riunione della Giunta |
La Giunta è convocata dal Dirigente. In caso di urgenza è convocata con fonogramma o telegraficamente almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione. La Giunta deve riunirsi ogni qualvolta lo richieda il Presidente del Consiglio, oppure un terzo (1/3) dei componenti la Giunta stessa. Le sedute della Giunta sono valide se è sempre presente la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro della Giunta ha libero accesso negli uffici della Scuola durante l'orario di servizio ed ha diritto di prendere visione di tutti i documenti concernenti l'attività della medesima. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della Scuola svolge funzioni di Segretario della Giunta. |
Art.10 Programma annuale e consuntivo |
L’attività finanziaria dell’Istituto si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato “programma”. Il Dirigente predispone il programma; la Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori lo propone al Consiglio d’Istituto entro il 31 ottobre. La relativa delibera è adottata dal Consiglio entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa. L’approvazione del programma comporta autorizzazione all’accertamento delle entrate ed all’assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Il programma è affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro quindici (15) giorni dall’approvazione ed inserito nel sito web della scuola. Il consuntivo è predisposto dal Direttore S.G.A. entro il 15 marzo, è sottoposto dal Dirigente all’esame del Collegio dei revisori unitamente ad una dettagliata relazione. Esso , corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto entro il 30 aprile all’approvazione del Consiglio. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso entro il 15 maggio all’Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza. Nel caso in cui il Consiglio non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento. Il consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituzione scolastica. Tale conto è affisso all’albo dell’istituzione entro 15 giorni dall’approvazione ed è inserito nel sito web della scuola. |
Art. 11 Riunioni del Consiglio d'istituto |
Le riunioni del Consiglio d'Istituto avranno luogo nei locali della Scuola in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni . Per agevolare la partecipazione delle varie componenti , le sedute saranno indette nelle ore serali dei giorni feriali, evitando il sabato. Sarà stilato un calendario di massima delle riunioni ordinarie, tenendo presente di dover escludere il periodo di ferie delle varie componenti: docenti, A.T.A., genitori. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
A seguito delle disposizioni ministeriali emanate in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Organi Collegiali dell’Istituto, attraverso delibera del 26/05/2022 ,potranno svolgersi anche in videoconferenza.
ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle riunioni del Consiglio d’istituto e della Giunta Esecutiva. 2. Per seduta telematica si intende la riunione dell’organo collegiale nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza. ART. 2 - REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE 1. Le riunioni devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettono la percezione visiva e uditiva dei partecipanti, l’identificazione e l’intervento di ciascuno di essi, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 2. Gli strumenti a distanza devono assicurare la riservatezza della seduta, il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità, la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni 3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti che garantiscano la riservatezza della seduta. 4. E’ vietato divulgare il link delle riunioni nonché effettuare e/diffondere riprese video/audio/foto delle sedute. ART. 3 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA 1. Nell’avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici. Con almeno cinque giorni di preavviso (o 24 ore di anticipo per motivi urgenti e particolari), vengono comunicati via mail a tutti i membri del Consiglio d’Istituto: la data di convocazione e l’ordine del giorno, l’orario di inizio della seduta, il link con l’invito alla piattaforma telematica individuata per la videoconferenza, l’eventuale documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno. 2. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. 3. In caso di problemi generali di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente può stabilire l’organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica che dovranno svolgersi al massimo entro due ore dal termine della seduta. 4. Per la validità della riunione a distanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria: a) Regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno; b) partecipazione della metà più uno dei componenti in carica. ART. 4 - ESPRESSIONE DEL VOTO E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto, a seconda delle situazioni, in modo palese, per alzata di mano, nominativamente, anche via chat, o attraverso un modulo della piattaforma telematica in uso per la video/audio-conferenza. 2. Nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento (piattaforma utilizzata). Devono altresì essere riportati: il giorno e l’ora di apertura e chiusura della seduta; la validità della seduta; i nominativi dei componenti con l’indicazione di presenze/assenze; gli argomenti posti all’ordine del giorno; il contenuto delle deliberazioni; la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa. ART. 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI La possibilità di effettuare sedute in via telematica del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva si estende anche oltre la cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, come valida alternativa alle sedute in presenza. |
Art.12 Convoca- zione del Consiglio |
Il Consiglio è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni tre mesi in seduta ordinaria. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Docenti, o dall'Assemblea dei genitori, o dall'Assemblea del personale A.T.A., nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Dirigente. Per argomenti urgenti proposti dalla Giunta o di carattere prioritario il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, l'orario e l'ordine dei giorno. E' facoltà del Presidente, sentita la Giunta, di anticipare e differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. Comunque la convocazione non può essere rinviata di più di dieci(10) giorni oltre il termine indicato. La convocazione ordinaria del Consiglio deve essere portata a conoscenza, a cura dell'ufficio di segreteria, per iscritto, dei membri dei Consiglio almeno cinque (5) giorni prima con l'indicazione dell'orario e dell'ordine del giorno. Copia della convocazione è affissa all'albo della Scuola. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta a mezzo fonogramma o telegramma almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. |
Art.13 Formazione dell'ordine del giorno |
L'ordine dei giorni delle convocazioni è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai consiglieri, dagli organi collegiali e dal Dirigente. |
Art.14 Variazio- ne dell'ordine del giorno |
Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza, all'inizio della seduta. La proposta deve essere illustrata brevemente dal proponente, è inoltre consentito ad un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione. Si può variare l'ordine dei punti all'ordine del giorno. |
Art.15 Pubblicità della seduta |
E’ ammessa la presenza del pubblico nell’aula dove avviene la riunione del Consiglio. - Partecipanti di diritto: genitori, docenti , personale A.T.A. - Partecipanti per invito: rappresentanti degli organi collegiali di scuole del territorio, rappresentanti della Provincia e dei Comuni interessati, delle organizzazioni sindacali del territorio, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-socio-pedagogico , collaboratori coinvolti nella realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. I nominativi degli invitati saranno decisi dal Consiglio d'Istituto su proposta del Presidente o dei membri ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La presenza del pubblico deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. L’informazione per le componenti docenti, genitori, ATA avviene tramite affissione agli albi delle sedi scolastiche delle convocazioni e dei verbali di seduta. |
Art.16 Organizzazione dei lavori del Consiglio |
I lavori del Consiglio possono essere organizzati mediante programmi, calendari o schemi di lavoro. Il Consiglio al fine di realizzare il proprio potere d'iniziativa, di cui all'art. 6 dei D.P.R. 416/74, può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro che non possono avere potere decisionale. Le commissioni di lavoro svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio e, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti delle singole materie. |
Art.17 Discussione e votazione |
A tutti i partecipanti è concesso il diritto di parola sugli argomenti posti all'ordine dei giorno. Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l'ordine di iscrizione. Il tempo degli interventi può essere stabilito di volta in volta a seconda dell'argomento. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo soltanto il Presidente per un richiamo al regolamento. Chiunque ha diritto alla dichiarazione di voto. |
Art.18 Validità delle adunanze e delle deliberazioni |
Per la validità dell'adunanza del Consiglio d'Istituto, nonché della Giunta Esecutiva, è richiesta almeno la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto dei Presidente (art. 28). |
Art.19 Diritti dei membri del Consiglio |
Hanno diritto ad avere la parola durante le sedute, per il tempo strettamente necessario a chiarire l'argomento, esclusivamente i membri dei Consiglio e gli eventuali invitati ai sensi dei comma 5, art. 5 dei D.P.R. 416/74. Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente informazioni e spiegazioni sull'esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate. |
Art.20 Libertà di coscienza |
Il Consiglio dovrà vigilare affinché non venga violata la libertà di coscienza morale e civile sancita dalla Costituzione. Sempre nello spirito della Costituzione il Consiglio dovrà garantire a tutti ed a ciascuno la piena libertà nelle scelte personali . |
Art.21 Decadenza dell'incarico |
Per i membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta oltre che al Presidente, a ciascuno dei componenti del Consiglio. La proposta del provvedimento di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza. |
Art.22 Dimissioni |
Il consigliere può rinunciare all'incarico presentando, per iscritto, le dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della rinuncia all'incarico per dimissioni nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa. La presa d'atto rende irrevocabile la rinuncia. |
Art.23 Surroga |
Il Consiglio si rinnova parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di decadenza e per qualsiasi altra causa di uno o più componenti. A chi cessa dall'incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata del Consiglio. |
Art.24 Organo di Garanzia |
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti. L’organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). L’Organo di Garanzia è composto da:
Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista). I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio |